Art. 20.
(Regolamento di attuazione).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo preventiva consultazione del COCER, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge, che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
      2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti:

          a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 10;

 

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          b) le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni e dei consigli di comparto e di categoria;

          c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;

          d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2;

          e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello;

          f) le modalità per la presentazione delle dimissioni dal mandato di rappresentante dei militari nel rispettivo consiglio.