1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo preventiva consultazione del COCER, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge, che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 10;
b) le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni e dei consigli di comparto e di categoria;
c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;
d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2;
e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello;
f) le modalità per la presentazione delle dimissioni dal mandato di rappresentante dei militari nel rispettivo consiglio.